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IN RIFERIMENTO ALL’ART. 52 – CONGELAMENTO DEGLI STUDI, SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

Delibera n° 11 del Verbale del Consiglio Accademico del 17/02/23 ed incontri successivi
(Prot. n° 1587 del 28/02/23)
Lo studente che vuole riprendere gli studi dopo averli congelati,
deve fare eventuale richiesta di scongelamento entro il 10 luglio dell’anno accademico precedente a quello a cui si vuole iscrivere 
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